Art. 8

Relazioni sulle misure

In vigore dal 9 giu 2015
Relazioni sulle misure 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell', nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare. 2.   Qualora gli Stati membri decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell', paragrafo 2, la relazione deve specificare i dati e motivi che giustificano tale decisione. 3.   Qualora, conformemente all'allegato III, sezione 3, punto 2, uno Stato membro decida di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione, indicandone le ragioni.
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Relazioni sulle misure (Art. 8 Decisione (UE) 2015/893) — Testo vigente | Portale Normativo