Art. 9

Osservanza delle disposizioni

In vigore dal 9 giu 2015
Osservanza delle disposizioni Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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