Art. 31

Trasporto delle ICUE

In vigore dal 13 mar 2015
Trasporto delle ICUE 1.   Le ICUE sono trasportate in modo da proteggerle da divulgazione non autorizzata durante il trasporto. 2.   Il trasporto di ICUE è soggetto a misure di protezione che sono: — commisurate al livello di classifica delle ICUE trasportate, e — adattate alle condizioni specifiche di trasporto, in particolare se le ICUE sono trasportate: — all'interno di un edificio della Commissione o di un gruppo autonomo di edifici della Commissione, — tra edifici della Commissione situati nello stesso Stato membro, — all'interno dell'Unione, — dall'Unione al territorio di uno Stato terzo, e — adeguate alla natura e alla forma delle ICUE. 3.   Le misure di protezione sono specificate nelle norme di attuazione o, nel caso di progetti e programmi di cui all', sono parte integrante delle pertinenti istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI). 4.   Le norme di attuazione o le PSI comprendono disposizioni commisurate al livello delle ICUE, in merito: — al tipo di trasporto, vale a dire il trasporto a mano, il trasporto tramite valigia diplomatica o corriere militare, il trasporto mediante servizi postali o servizi di corriere commerciale, — al confezionamento delle ICUE, — alle contromisure tecniche per le ICUE trasportate con mezzi elettronici, — ad altre misure procedurali, fisiche o elettroniche, — alle procedure di registrazione, — al ricorso a personale di sicurezza autorizzato. 5.   Se le ICUE sono trasportate con mezzi elettronici, e in deroga all', paragrafo 5, le misure di protezione stabilite nelle pertinenti norme di attuazione possono essere integrate da opportune contromisure tecniche prescritte dall'autorità di sicurezza della Commissione per minimizzare il rischio di perdita o di compromissione.
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Trasporto delle ICUE (Art. 31 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo