Art. 30

Riproduzione e traduzione di documenti classificati UE

In vigore dal 13 mar 2015
Riproduzione e traduzione di documenti classificati UE 1.   I documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET possono essere riprodotti o tradotti solo previo consenso scritto dell'originatore. 2.   Se l'originatore di documenti classificati di livello SECRET UE/EU SECRET o inferiore non ha imposto limitazioni alla riproduzione o alla traduzione, detti documenti possono essere riprodotti o tradotti su istruzione del detentore. 3.   Le misure di sicurezza applicabili al documento originale si applicano alle copie e alle traduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:444:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riproduzione e traduzione di documenti classificati UE (Art. 30 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo