Art. 30
Riproduzione e traduzione di documenti classificati UE
In vigore dal 13 mar 2015
Riproduzione e traduzione di documenti classificati UE
1. I documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET possono essere riprodotti o tradotti solo previo consenso scritto dell'originatore.
2. Se l'originatore di documenti classificati di livello SECRET UE/EU SECRET o inferiore non ha imposto limitazioni alla riproduzione o alla traduzione, detti documenti possono essere riprodotti o tradotti su istruzione del detentore.
3. Le misure di sicurezza applicabili al documento originale si applicano alle copie e alle traduzioni.
Storico versioni
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