Art. 29
Registrazione di ICUE a fini di sicurezza
In vigore dal 13 mar 2015
Registrazione di ICUE a fini di sicurezza
1. Ai fini della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza («registrazione») si intende l'applicazione di procedure che registrano il ciclo di vita delle ICUE, compresa la diffusione.
2. Le informazioni o i materiali classificati di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore sono registrati in uffici di registrazione dedicati quando entrano o lasciano un'entità organizzativa.
3. Quando l'ICUE è trattata o conservata mediante un sistema di comunicazione e informazione (CIS), le procedure di registrazione possono essere eseguite mediante procedure interne allo stesso CIS.
4. Disposizioni più dettagliate relative alla registrazione delle ICUE a fini di sicurezza figureranno nelle norme di attuazione.
Storico versioni
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