Art. 27
Sistema di registrazione delle ICUE in Commissione
In vigore dal 13 mar 2015
Sistema di registrazione delle ICUE in Commissione
1. Fatto salvo l', paragrafo 5, in tutti i servizi della Commissione in cui sono trattate o conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET occorre identificare un ufficio di registrazione locale delle ICUE per assicurarne un trattamento conforme alla presente decisione.
2. L'ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal segretariato generale è l'ufficio centrale di registrazione delle ICUE della Commissione. Esso funge da:
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ufficio di registrazione locale delle ICUE per il segretariato generale della Commissione,
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ufficio di registrazione delle ICUE per gli uffici privati dei membri della Commissione, a meno che essi non dispongano di ufficio locale di registrazione delle ICUE specifico,
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ufficio di registrazione delle ICUE per le direzioni generali o i servizi che non dispongono di un ufficio di registrazione locale delle ICUE,
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principale punto d'ingresso e uscita per tutti gli scambi di informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e superiore fino al livello SECRET UE/EU SECRET tra la Commissione e i propri servizi e gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali e, se previsto in base ad accordi specifici, per altre istituzioni, agenzie e organi dell'Unione.
3. Alla Commissione l'autorità di sicurezza della Commissione designa un ufficio di registrazione che funge da autorità centrale ricevente e trasmittente delle informazioni classificate TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Per il trattamento di tali informazioni a fini di registrazione possono essere designati, se necessario, uffici dipendenti.
4. Gli uffici dipendenti non possono trasmettere documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET direttamente ad altri uffici dipendenti dello stesso ufficio centrale di registrazione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o all'esterno senza l'esplicito accordo di quest'ultimo.
5. Gli uffici di registrazione sono costituiti in zone protette, come stabilito al capo 3, e accreditati dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
Storico versioni
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