Art. 27 · Sistema di registrazione delle ICUE in Commissione

Art. 27

Sistema di registrazione delle ICUE in Commissione

In vigore dal 13 mar 2015
Sistema di registrazione delle ICUE in Commissione 1.   Fatto salvo l', paragrafo 5, in tutti i servizi della Commissione in cui sono trattate o conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET occorre identificare un ufficio di registrazione locale delle ICUE per assicurarne un trattamento conforme alla presente decisione. 2.   L'ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal segretariato generale è l'ufficio centrale di registrazione delle ICUE della Commissione. Esso funge da: — ufficio di registrazione locale delle ICUE per il segretariato generale della Commissione, — ufficio di registrazione delle ICUE per gli uffici privati dei membri della Commissione, a meno che essi non dispongano di ufficio locale di registrazione delle ICUE specifico, — ufficio di registrazione delle ICUE per le direzioni generali o i servizi che non dispongono di un ufficio di registrazione locale delle ICUE, — principale punto d'ingresso e uscita per tutti gli scambi di informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e superiore fino al livello SECRET UE/EU SECRET tra la Commissione e i propri servizi e gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali e, se previsto in base ad accordi specifici, per altre istituzioni, agenzie e organi dell'Unione. 3.   Alla Commissione l'autorità di sicurezza della Commissione designa un ufficio di registrazione che funge da autorità centrale ricevente e trasmittente delle informazioni classificate TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Per il trattamento di tali informazioni a fini di registrazione possono essere designati, se necessario, uffici dipendenti. 4.   Gli uffici dipendenti non possono trasmettere documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET direttamente ad altri uffici dipendenti dello stesso ufficio centrale di registrazione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o all'esterno senza l'esplicito accordo di quest'ultimo. 5.   Gli uffici di registrazione sono costituiti in zone protette, come stabilito al capo 3, e accreditati dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
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