Art. 28

Funzionario responsabile del controllo delle registrazioni

In vigore dal 13 mar 2015
Funzionario responsabile del controllo delle registrazioni 1.   Tutti gli uffici di registrazione delle ICUE sono gestiti da un funzionario responsabile del controllo delle registrazioni (RCO). 2.   L'RCO deve essere munito di apposito nulla osta di sicurezza. 3.   L'RCO è soggetto alla supervisione del responsabile locale della sicurezza del servizio della Commissione per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni sul trattamento delle ICUE e al rispetto delle pertinenti misure, norme e orientamenti di sicurezza. 4.   Nell'ambito delle proprie responsabilità di gestione dell'ufficio di registrazione delle ICUE cui è stato assegnato, all'RCO saranno assegnate le seguenti responsabilità generali conformemente alla presente decisione e alle norme di attuazione, standard e orientamenti corrispondenti: — gestire le operazioni relative alla registrazione, conservazione, riproduzione, traduzione, trasmissione, spedizione e distruzione o trasferimento al servizio dell'archivio storico delle ICUE, — verificare periodicamente la necessità di mantenere la classificazione delle informazioni, — assumere altre mansioni legate alla protezione delle ICUE stabilite nelle norme di attuazione.
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Funzionario responsabile del controllo delle registrazioni (Art. 28 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo