Art. 21
Principi di base
In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base
1. Tutti i documenti ICUE devono essere gestiti conformemente alla politica di gestione dei documenti della Commissione e di conseguenza registrati, archiviati, conservati e infine eliminati, sottoposti a campionamento o trasferiti agli archivi storici in base all'elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea.
2. Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono registrate a fini di sicurezza prima della diffusione e all'atto della ricezione. Le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono registrate in uffici di registrazione dedicati.
3. Alla Commissione è istituito un sistema di registrazione dell'ICUE conformemente alle disposizioni dell'.
4. I servizi e i locali in cui sono trattate o conservate ICUE sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza della Commissione.
5. Le ICUE sono veicolate tra i servizi e i locali al di fuori delle zone oggetto di protezione materiale secondo le modalità seguenti:
a)
di norma, le ICUE sono trasmesse con mezzi elettronici protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente al capo 5;
b)
qualora non siano usati i mezzi di cui alla lettera a), le ICUE sono trasportate:
i)
su supporti elettronici (ad esempio chiave USB, CD, disco rigido) protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente al capo 5; o
ii)
in tutti gli altri casi, come stabilito nelle norme di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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