Art. 23
Contrassegni
In vigore dal 13 mar 2015
Contrassegni
Oltre a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza di cui all', paragrafo 2, le ICUE possono recare altri contrassegni quali:
a)
un identificatore per designare l'originatore;
b)
avvertenze, parole chiave o acronimi per specificare il settore di attività cui si riferisce il documento, una distribuzione particolare sulla base del principio della necessità di conoscere o restrizioni d'uso;
c)
contrassegni di divulgabilità;
d)
se del caso, la data o un evento specifico a seguito dei quali possono essere declassate o declassificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:444:oj#art-23