Art. 23

Contrassegni

In vigore dal 13 mar 2015
Contrassegni Oltre a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza di cui all', paragrafo 2, le ICUE possono recare altri contrassegni quali: a) un identificatore per designare l'originatore; b) avvertenze, parole chiave o acronimi per specificare il settore di attività cui si riferisce il documento, una distribuzione particolare sulla base del principio della necessità di conoscere o restrizioni d'uso; c) contrassegni di divulgabilità; d) se del caso, la data o un evento specifico a seguito dei quali possono essere declassate o declassificate.
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Contrassegni (Art. 23 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo