Art. 22

Classifiche e contrassegni

In vigore dal 13 mar 2015
Classifiche e contrassegni 1.   Le informazioni sono classificate quando devono essere protette con riferimento alla loro riservatezza conformemente all', paragrafo 1. 2.   L'originatore delle ICUE è incaricato di determinare il livello di classifica di sicurezza, conformemente alle norme di attuazione, alle norme e agli orientamenti in materia di classifica, e della diffusione iniziale delle informazioni. 3.   Il livello di classifica dell'ICUE è stabilito conformemente all', paragrafo 2, e alle pertinenti norme di attuazione. 4.   La classifica di sicurezza è chiaramente e correttamente indicata, indipendentemente dal fatto che le ICUE siano in forma cartacea, orale, elettronica o in altra forma. 5.   Le singole parti di un determinato documento (ad esempio pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici, allegati e materiale accluso) possono richiedere classifiche differenti e sono contraddistinte di conseguenza anche nel caso in cui siano conservate in forma elettronica. 6.   Il livello generale di classifica di un documento o file è almeno quello del suo componente con livello di classifica più elevato. Quando si riprendono informazioni da varie fonti, il prodotto finale è riesaminato per determinarne il livello generale di classifica di sicurezza, in quanto può richiedere una classifica più elevata di quella dei suoi componenti. 7.   Per quanto possibile, i documenti che contengono parti con livelli di classifica diversi sono impostati in modo che le parti con un livello di classifica diverso possano essere facilmente individuate e, se necessario, separate. 8.   La classifica di una lettera o di una nota che comprende materiale accluso corrisponde a quello dell'elemento accluso con livello di classifica più elevato. L'originatore indica chiaramente il livello di classifica della lettera o della nota quando è separata dal materiale accluso mediante un contrassegno adeguato, ad esempio: CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL Senza allegato/i RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:444:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo