Art. 33
Distruzione delle ICUE in casi di emergenza
In vigore dal 13 mar 2015
Distruzione delle ICUE in casi di emergenza
1. I servizi della Commissione che dispongono di ICUE predispongono piani, in base alle condizioni vigenti in loco, per la protezione del materiale classificato UE in situazioni di crisi, compresa, se necessaria, la distruzione di emergenza e piani di evacuazione. Essi emanano le istruzioni che ritengono necessarie per impedire che le ICUE cadano nelle mani di persone non autorizzate.
2. Le disposizioni per la protezione e/o la distruzione di materiale CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET in situazioni di crisi non compromette in alcun modo la protezione o la distruzione di materiale TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ivi compresa l'attrezzatura di cifratura, il cui trattamento è prioritario rispetto a tutte le altre funzioni.
3. In caso di emergenza, se c'è un rischio imminente di divulgazione non autorizzata, le ICUE sono distrutte dal detentore in modo tale da non poter essere ricostruite né totalmente né parzialmente. L'originatore e l'ufficio di registrazione d'origine sono informati della distruzione d'emergenza delle ICUE registrate.
4. Disposizioni più dettagliate relative alla distruzione delle ICUE figureranno nelle norme di attuazione
Storico versioni
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