Art. 34
Principi fondamentali della garanzia di sicurezza delle informazioni
In vigore dal 13 mar 2015
Principi fondamentali della garanzia di sicurezza delle informazioni
1. Per «garanzia di sicurezza delle informazioni (IA) nel campo dei sistemi di comunicazione e informazione» si intende la fiducia nel fatto che tali sistemi proteggeranno le informazioni che trattano e funzioneranno nel modo dovuto e a tempo debito sotto il controllo degli utenti legittimi.
2. Un'efficace garanzia di sicurezza delle informazioni assicura livelli adeguati di:
—
autenticità
:
garanzia che l'informazione è veritiera e proviene da fonti in buona fede,
—
disponibilità
:
proprietà di accessibilità e utilizzabilità su richiesta di un'entità autorizzata,
—
riservatezza
:
proprietà per cui l'informazione non è divulgata a persone, entità o procedure non autorizzate,
—
integrità
:
proprietà di tutela della precisione e della completezza delle informazioni e delle risorse,
—
non disconoscibilità
:
capacità di provare che un'azione o un evento sono effettivamente accaduti e non possono essere negati in seguito.
3. L'IA si basa su una procedura di gestione del rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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