Art. 2
Obbligo di notifica
In vigore dal 4 feb 2015
Obbligo di notifica
1. L'importatore notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o degli Stati membri del punto di entrata e del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, la propria intenzione di introdurre una spedizione.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:
a)
la data dell'introduzione prevista;
b)
un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;
c)
il nome e l'indirizzo dell'importatore;
d)
il punto di entrata dell'introduzione prevista;
e)
l'indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata.
Storico versioni
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