Art. 3

Controlli da parte degli organismi ufficiali responsabili

In vigore dal 4 feb 2015
Controlli da parte degli organismi ufficiali responsabili L'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, controlla la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell'allegato: a) punti 1) e 2), riguardanti l'indicazione dei corrispondenti marchi; b) punto 4), riguardante l'assenza di corteccia; c) punto 5), riguardante il tenore di umidità; d) punto 7), riguardante il documento di accompagnamento.
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