Art. 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In vigore dal 4 feb 2015
Autorizzazione a prevedere una deroga In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione sul loro territorio di materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate entro il 31 agosto 2007 e originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, in appresso «le scatole», che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.
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