Art. 4

Immagazzinamento e spostamento

In vigore dal 4 feb 2015
Immagazzinamento e spostamento 1.   Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all', le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi. 2.   Nel caso in cui le scatole siano movimentate prima o dopo i controlli di cui all', esse sono movimentate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa. 3.   Nel caso in cui le scatole siano movimentate dopo i controlli di cui all', la persona che le movimenta notifica all'organismo ufficiale responsabile o agli organismi ufficiali responsabili il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione. Nel caso in cui, dopo i controlli di cui all', le scatole siano immagazzinate in un luogo diverso da quello in cui tali controlli sono stati effettuati, la persona che le immagazzina notifica all'organismo ufficiale responsabile il luogo di immagazzinamento nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.
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