Art. 6

Comunicazioni relative alle importazioni

In vigore dal 4 feb 2015
Comunicazioni relative alle importazioni Lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, di cui all', paragrafo 1, fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative al numero di spedizioni introdotte sul suo territorio e una relazione sui controlli di cui all' effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
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