Art. 2 · Obbligo di notifica

Art. 2

Obbligo di notifica

In vigore dal 4 feb 2015
Obbligo di notifica 1.   L'importatore notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o degli Stati membri del punto di entrata e del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, la propria intenzione di introdurre una spedizione. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi: a) la data dell'introduzione prevista; b) un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte; c) il nome e l'indirizzo dell'importatore; d) il punto di entrata dell'introduzione prevista; e) l'indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata.
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