Art. 8
In vigore dal 25 nov 2014
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all', paragrafi 1 e 2, e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;
b)
l'importo preliminare complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ogni beneficiario;
c)
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione, compreso l'impegno descritto nell'allegato I;
d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto e che l'impegno di cui all'allegato I è adempiuto.
2. La Germania informerà la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all', paragrafo 2, e alla piena attuazione dell'impegno di cui all'allegato I. La Germania trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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