Art. 6
In vigore dal 25 nov 2014
1. La Germania deve recuperare l'aiuto incompatibile di cui all', paragrafo 2, presso i beneficiari, secondo le modalità descritte nell'allegato III.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (120).
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all', paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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