Art. 7
In vigore dal 25 nov 2014
1. Il recupero dell'aiuto incompatibile di cui all', paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica, recuperando l'aiuto incompatibile erogato.
3. Qualora la Germania recuperi soltanto gli importi preliminari di cui al punto 4 dell'allegato III, essa garantisce l'attuazione del meccanismo di correzione descritto al punto 4 dell'allegato III entro un anno dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1585:oj#art-7