Art. 4
In vigore dal 25 nov 2014
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli non costituisce un aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (119) in vigore al momento della sua concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1585:oj#art-4