Art. 5
In vigore dal 25 nov 2014
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli che, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98, o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.
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