Art. 17
Protezione dei dati e diritti delle persone a cui si riferiscono i dati
In vigore dal 13 nov 2014
Protezione dei dati e diritti delle persone a cui si riferiscono i dati
1. L'ordinatore competente informa le persone a cui si riferiscono i dati che i dati che le riguardano potrebbero essere inseriti nel SAR specificando a chi possono essere comunicati. Queste informazioni generali vengono comunicate per iscritto, in particolare nell'ambito di gare d'appalto, inviti a presentare proposte, concorsi a premi e, in mancanza del bando o dell'invito, prima dell'aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione.
2. L'ordinatore competente che chiede la registrazione di un avviso è responsabile dei rapporti con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi nel SAR. L'ordinatore competente risponde alle richieste di correzione di dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.
3. Una persona può inoltre chiedere per iscritto al contabile se risulta registrata nel SAR.
Il contabile fornisce tali informazioni a meno che l'ordinatore competente non decida, se del caso di concerto con l'OLAF, che si applicano le restrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Gli avvisi eliminati sono accessibili soltanto a fini di audit e indagini e non sono visibili per gli utilizzatori del SAR.
Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi riguardanti le persone fisiche restano accessibili a tale scopo soltanto per i cinque anni successivi all'eliminazione dell'avviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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