Art. 20

Conseguenze degli avvisi di verifica

In vigore dal 13 nov 2014
Conseguenze degli avvisi di verifica 1.   Nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o di concorsi a premi, la verifica può consistere: a) nella richiesta, da parte dell'ordinatore competente, di documenti giustificativi supplementari in conformità della procedura di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o del regolamento del concorso a premi; b) per le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni, in un'analisi dei rischi connessi al prefinanziamento. 2.   Nel caso di un impegno giuridico, la verifica può riguardare: a) la conformità dell'azione con l'impegno giuridico, compresi il rispetto dei termini e il contenuto delle prestazioni; b) per le sovvenzioni esistenti, l'ammissibilità dei costi prima del pagamento oppure lo svolgimento di un audit o di ispezioni in loco.
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Conseguenze degli avvisi di verifica (Art. 20 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo