Art. 20
Conseguenze degli avvisi di verifica
In vigore dal 13 nov 2014
Conseguenze degli avvisi di verifica
1. Nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o di concorsi a premi, la verifica può consistere:
a)
nella richiesta, da parte dell'ordinatore competente, di documenti giustificativi supplementari in conformità della procedura di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o del regolamento del concorso a premi;
b)
per le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni, in un'analisi dei rischi connessi al prefinanziamento.
2. Nel caso di un impegno giuridico, la verifica può riguardare:
a)
la conformità dell'azione con l'impegno giuridico, compresi il rispetto dei termini e il contenuto delle prestazioni;
b)
per le sovvenzioni esistenti, l'ammissibilità dei costi prima del pagamento oppure lo svolgimento di un audit o di ispezioni in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:792:oj#art-20