Art. 20 · Conseguenze degli avvisi di verifica

Art. 20

Conseguenze degli avvisi di verifica

In vigore dal 13 nov 2014
Conseguenze degli avvisi di verifica 1.   Nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o di concorsi a premi, la verifica può consistere: a) nella richiesta, da parte dell'ordinatore competente, di documenti giustificativi supplementari in conformità della procedura di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o del regolamento del concorso a premi; b) per le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni, in un'analisi dei rischi connessi al prefinanziamento. 2.   Nel caso di un impegno giuridico, la verifica può riguardare: a) la conformità dell'azione con l'impegno giuridico, compresi il rispetto dei termini e il contenuto delle prestazioni; b) per le sovvenzioni esistenti, l'ammissibilità dei costi prima del pagamento oppure lo svolgimento di un audit o di ispezioni in loco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:792:oj#art-20