Art. 19
Norme generali sulle conseguenze
In vigore dal 13 nov 2014
Norme generali sulle conseguenze
1. L'ordinatore competente chiede alla persona di contatto per l'avviso tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito alle conseguenze di cui alla presente sezione.
2. Qualora, in base alle informazioni fornite dall'OLAF, chieda la registrazione di un avviso di verifica a norma dell', l'ordinatore competente segue la procedura di cui agli o 15 della presente decisione e decide in merito alle conseguenze in stretta collaborazione con l'OLAF a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
3. Nell'adottare una decisione in merito alle conseguenze, l'ordinatore competente tiene conto dei seguenti criteri per tutti gli avvisi:
a)
i rischi per gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione,
b)
l'importo e la durata dell'impegno giuridico,
c)
l'urgenza di eseguire l'impegno giuridico,
d)
la natura dei fatti,
e)
la gravità dei fatti e
f)
le possibili conseguenze dell'esecuzione dell'impegno giuridico.
Per gli avvisi di esclusione, l'ordinatore competente tiene conto anche della natura e della gravità dei motivi dell'esclusione e della necessità di garantire la continuità del servizio.
4. L'ordinatore competente motiva sistematicamente per iscritto le sue decisioni in merito alle conseguenze.
Storico versioni
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