Art. 11

Avvisi di verifica

In vigore dal 13 nov 2014
Avvisi di verifica 1.   L'ordinatore competente può chiedere un avviso di verifica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'OLAF ha informato l'ordinatore competente, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, qualora le sue indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; b) la Corte dei conti europea ha trasmesso alla Commissione, o l'IAS ha trasmesso all'ordinatore competente, informazioni da cui risultino frodi, casi di corruzione o qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 oppure errori sostanziali o irregolarità, illeciti professionali o gravi violazioni contrattuali in relazione a una persona; c) l'ordinatore competente ha effettuato una verifica, un audit o un controllo da cui risultino frodi, casi di corruzione o qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 oppure errori sostanziali o irregolarità, illeciti professionali o gravi violazioni contrattuali in relazione a una persona, o ha ricevuto informazioni relative a tale verifica, audit o controllo. 2.   Gli avvisi di verifica, la cui durata massima è di un anno, vengono eliminati quando è richiesto un avviso di esclusione o quando la verifica non è più necessaria. 3.   Gli avvisi di verifica vengono eliminati automaticamente alla fine del periodo di cui al paragrafo 2. 4.   L'ordinatore competente può chiedere il rinnovo dell'avviso di verifica qualora l'OLAF lo informi che, sebbene non siano ancora state elaborate conclusioni sulle indagini di cui al paragrafo 1, le indagini giustificano il mantenimento dell'avviso di verifica. L'ordinatore competente può inoltre chiedere il rinnovo dell'avviso di verifica se risultano ancora soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 5.   L'ordinatore competente spiega per quali motivi il rinnovo è necessario per tutelare gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione. 6.   Un rinnovo equivale a una nuova richiesta di avviso di verifica.
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Avvisi di verifica (Art. 11 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo