Art. 13

Informazioni trasmesse dall'OLAF

In vigore dal 13 nov 2014
Informazioni trasmesse dall'OLAF Qualora l'OLAF trasmetta informazioni a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per aiutare l'ordinatore competente a decidere di adottare misure cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, o in conformità dell' del regolamento UE, Euratom) n. 883/2013, queste informazioni comprendono: a) l'identità della persona interessata; b) una sintesi dei fatti in questione e dei rischi individuati nel corso dell'indagine, che deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alla persona di essere effettivamente sentita a norma dell' della presente decisione; c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza, soprattutto nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale oppure, nel caso di un'indagine esterna, di competenza di un'autorità nazionale, in conformità delle norme nazionali applicabili alle indagini.
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Informazioni trasmesse dall'OLAF (Art. 13 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo