Art. 16
Diritto di essere sentiti
In vigore dal 13 nov 2014
Diritto di essere sentiti
1. La registrazione degli avvisi è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
a)
ove preveda di chiedere la registrazione di un avviso di esclusione o di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata, l'ordinatore competente dà prima alla persona interessata la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. La persona deve disporre di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Al tempo stesso, l'ordinatore competente informa la persona che, in mancanza di risposta, l'avviso sarà registrato.
Ove opportuno, l'ordinatore competente dà alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere in base alle informazioni fornite dall'OLAF.
b)
Se le osservazioni eventualmente formulate dalla persona non modificano la valutazione dell'ordinatore competente, quest'ultimo chiede al contabile di registrare l'avviso.
Se la persona formula osservazioni che, secondo l'ordinatore competente, rendono l'avviso sproporzionato o inutile, l'avviso non sarà registrato e la persona verrà debitamente informata.
Se del caso, il contabile confermerà la registrazione dell'avviso nel SAR all'ordinatore competente.
c)
L'ordinatore competente notificherà alla persona la registrazione e la durata dell'avviso. La notifica, tuttavia, non è necessaria se la persona non ha risposto all'invito a formulare le sue osservazioni per iscritto.
2. L'ordinatore competente può chiedere la registrazione di un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in attesa della decisione della Commissione sulla durata dell'esclusione, ancora prima di dare alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere. L'ordinatore competente dà alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere sulla durata dell'esclusione.
3. L'ordinatore competente può chiedere la registrazione di un avviso di esclusione per le situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ancora prima di dare alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere, se è in possesso di un documento ufficiale che attesti la situazione. L'ordinatore competente notifica alla persona la registrazione dell'avviso di esclusione.
4. L'ordinatore competente può differire, in via eccezionale e in presenza di motivi preminenti e legittimi, la possibilità data alla persona di esprimere il proprio parere per iscritto prima della richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, o prima di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata, per garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali pur procedendo con la registrazione dell'avviso.
5. Quando informa l'ordinatore competente a norma dell', l'OLAF deve indicare se sia necessario garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali e differire la possibilità data alla persona di esprimere il proprio parere.
6. Alla persona deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere non appena vengono meno i motivi che impongono di garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:792:oj#art-16