Art. 15
Valutazione degli avvisi di esclusione da parte dei servizi centrali
In vigore dal 13 nov 2014
Valutazione degli avvisi di esclusione da parte dei servizi centrali
Prima che sia richiesto un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c) e e), e all'articolo 109, paragrafo 1, su proposta dell'ordinatore competente e che sia stabilita la relativa durata, la direzione generale del Bilancio e il servizio giuridico procedono a una valutazione centralizzata. Se l'avviso di esclusione proposto dall'ordinatore competente si basa sulle informazioni trasmesse dall'OLAF, la valutazione è effettuata in stretta collaborazione con l'OLAF.
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