Art. 12
Avvisi di esclusione
In vigore dal 13 nov 2014
Avvisi di esclusione
1. L'ordinatore competente chiede un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, o all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Gli avvisi di esclusione vengono eliminati alla fine del periodo di esclusione.
3. Gli avvisi di esclusione vengono automaticamente introdotti nella CED a partire dal SAR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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