Art. 12

Avvisi di esclusione

In vigore dal 13 nov 2014
Avvisi di esclusione 1.   L'ordinatore competente chiede un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, o all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Gli avvisi di esclusione vengono eliminati alla fine del periodo di esclusione. 3.   Gli avvisi di esclusione vengono automaticamente introdotti nella CED a partire dal SAR.
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Avvisi di esclusione (Art. 12 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo