Art. 22

Conseguenze degli avvisi di esclusione sulle procedure e sugli impegni giuridici

In vigore dal 13 nov 2014
Conseguenze degli avvisi di esclusione sulle procedure e sugli impegni giuridici 1.   Nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o di concorsi a premi, l'ordinatore competente esclude una persona oggetto di un avviso di esclusione dalla partecipazione alla procedura in questione, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, se la persona è in una situazione di monopolio. 2.   Nel caso di impegni giuridici esistenti, l'ordinatore competente decide in merito alle conseguenze e in particolare di: a) procedere con l'esecuzione del contratto o della sovvenzione e svolgere tutte le verifiche del caso; b) sospendere il termine per i pagamenti a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; c) sospendere i pagamenti a norma dell'articolo 208 del regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012; d) sospendere l'esecuzione del contatto o della sovvenzione conformemente all'articolo 116 e all'articolo 135, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e) porre fine all'impegno giuridico se le sue disposizioni lo prevedono, in base alle informazioni per le quali è stato registrato l'avviso. 3.   Se la persona è un subcontraente, l'ordinatore competente chiede all'offerente, al candidato o al contraente di sostituirlo.
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