Art. 23
Conseguenze degli avvisi di esclusione sulle operazioni di bilancio
In vigore dal 13 nov 2014
Conseguenze degli avvisi di esclusione sulle operazioni di bilancio
1. Nel caso di un avviso di esclusione, l'ordinatore competente conferma, ove opportuno, nel sistema contabile che sarebbe opportuno procedere al pagamento nonostante l'esistenza dell'avviso.
2. Quando viene registrato un avviso di esclusione, non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico, alla registrazione di un impegno giuridico specifico nella contabilità di bilancio sulla base di un impegno globale o alla conclusione di un impegno giuridico sulla base di un impegno accantonato, tranne nei casi in cui la persona è in una situazione di monopolio ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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