Art. 6

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine

In vigore dal 9 ott 2014
Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine In deroga al divieto di cui all', lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché: a) siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'; oppure b) siano stati prodotti e trasformati in conformità all', paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'.
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