Art. 12
Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2
In vigore dal 9 ott 2014
Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli e dell', paragrafo 2
L'autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli e dell', paragrafo 2, presso i quali la produzione, l'immagazzinamento e la trasformazione delle carni suine fresche e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste degli articoli da 4 a 6 e dall', paragrafo 2, siano realizzati separatamente dalla produzione, dall'immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche suine e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.
Storico versioni
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