Art. 13

Deroga al divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato

In vigore dal 9 ott 2014
Deroga al divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato In deroga all', gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, purché tali prodotti: a) siano stati prodotti e trasformati in conformità all', paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE; b) siano soggetti a certificazione veterinaria in conformità all' della direttiva 2002/99/CE; c) siano corredati del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue: «Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*2). (*2)   GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:709:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga al divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato (Art. 13 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo