Art. 14

Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13

In vigore dal 9 ott 2014
Informazioni relative agli Ogni sei mesi, a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all' ed eventuali informazioni pertinenti per l'applicazione degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:709:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13 (Art. 14 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo