Art. 14
Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13
In vigore dal 9 ott 2014
Informazioni relative agli
Ogni sei mesi, a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all' ed eventuali informazioni pertinenti per l'applicazione degli .
Storico versioni
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