Art. 16
Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1
In vigore dal 9 ott 2014
Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1
Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto dei divieti di cui all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, siano contrassegnati da un particolare bollo sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con:
a)
il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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