Art. 16

Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1

In vigore dal 9 ott 2014
Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1 Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto dei divieti di cui all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, siano contrassegnati da un particolare bollo sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con: a) il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; b) il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:709:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo