Art. 2
Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone elencate nell'allegato
In vigore dal 9 ott 2014
Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone elencate nell'allegato
Gli Stati membri interessati vietano:
a)
la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato;
b)
la spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;
c)
la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;
d)
la spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato.
Storico versioni
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