Art. 4
Deroga al divieto di spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini
In vigore dal 9 ott 2014
Deroga al divieto di spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini
In deroga ai divieti di cui alle lettere a) e c) dell', gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro qualora vi siano capacità limitate di macellazione nei macelli riconosciuti dall'autorità competente a norma dell', situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:
1.
i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e
2.
i suini soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 dell';
3.
i suini destinati alla macellazione immediata siano trasportati direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell' e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;
4.
l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di trasportare i suini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;
5.
all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato;
6.
il trasporto dei suini verso il macello all'interno e attraverso aree situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuata lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto di detti suini siano puliti, disinfestati, se del caso, e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;
7.
gli Stati membri interessati assicurino che le carni suine fresche, le preparazioni e i prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini:
a)
siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell';
b)
siano stati bollati a norma dell';
c)
siano commercializzati solo sul territorio di detto Stato membro;
8.
gli Stati membri interessati assicurino che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali suini siano sottoposti ad un trattamento in un sistema separato approvato dall'autorità competente, che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da tali suini non presentano rischi per quanto riguarda la peste suina africana;
9.
gli Stati membri interessati informino immediatamente la Commissione della concessione della deroga a norma del presente articolo e comunichino i nomi e gli indirizzi dei macelli riconosciuti ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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