Art. 3

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato

In vigore dal 9 ott 2014
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato In deroga alle disposizioni dell', lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché: 1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e 2. i suini siano stati sottoposti a esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all', secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e a un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione (15), oppure 3. i suini provengano da un'azienda: a) che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta da parte dell'autorità veterinaria competente ad ispezioni: i) conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE, ii) comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE; iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE; b) che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente.
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