Art. 18

Requisiti in materia di informazione per gli Stati membri interessati

In vigore dal 9 ott 2014
Requisiti in materia di informazione per gli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati della sorveglianza della peste suina africana relativa alle zone elencate nell'allegato, conformemente ai programmi di eradicazione della peste suina africana dalle popolazioni di suini selvatici, approvati dalla Commissione in conformità all' della direttiva 2002/60/CE e di cui all', secondo comma, della presente decisione.
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Requisiti in materia di informazione per gli Stati membri interessati (Art. 18 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo