Art. 19

Conformità

In vigore dal 9 ott 2014
Conformità Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:709:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Conformità (Art. 19 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo