Art. 17

Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato

In vigore dal 9 ott 2014
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato Gli Stati membri interessati provvedono affinché: a) le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone elencate nell'allegato della presente decisione; b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini o di sottoprodotti di origine suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato della presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca e conservi all'interno del veicolo la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.
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Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato (Art. 17 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo