Art. 19 · Conformità

Art. 19

Conformità

In vigore dal 9 ott 2014
Conformità Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
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