Art. 10

Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

In vigore dal 9 ott 2014
Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi 1.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di sottoprodotti animali di origine suina sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali sottoprodotti suini siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di prodotti derivati ottenuti da sottoprodotti di origine animale di suini provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, purché: a) tali sottoprodotti siano stati sottoposti ad un trattamento che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da suini non presentino rischi relativamente alla peste suina africana; b) le partite di prodotti derivati siano corredate di un documento commerciale rilasciato in conformità al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
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Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi (Art. 10 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo