Art. 9

Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

In vigore dal 9 ott 2014
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi: a) sperma suino, se proveniente da verri allevati in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all', lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (19) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato della presente decisione; b) ovuli ed embrioni di animali della specie suina, se provenienti da scrofe donatrici allevate in aziende conformi all', paragrafo 2, e situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e gli embrioni siano concepiti o prodotti con sperma conforme alle condizioni di cui alla lettera a).
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