Art. 7

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di partite di sottoprodotti di origine suina

In vigore dal 9 ott 2014
Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di partite di sottoprodotti di origine suina 1.   In deroga al divieto di cui all', lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di prodotti derivati di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ottenuti da sottoprodotti di origine suina, purché tali sottoprodotti siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi relativamente alla peste suina africana. 2.   In deroga al divieto di cui all', lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carcasse non trasformate di suini diversi dai suini selvatici e di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, da macelli (17) (qui di seguito «sottoprodotti di origine animale») situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché: a) i sottoprodotti di origine animale provengano da aziende o macelli situati all'interno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, nelle quali non vi siano stati focolai di peste suina africana durante almeno un periodo di 40 giorni precedente alla spedizione; b) gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale siano stati registrati individualmente dall'autorità competente in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e: i) il compartimento coperto a tenuta stagna per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia costruito in modo da consentire una pulizia e una disinfezione efficaci e la costruzione dei pavimenti faciliti l'evacuazione e la raccolta dei liquidi; ii) la domanda di immatricolazione dell'autocarro e degli altri veicoli contenga la prova che il veicolo è stato oggetto di controlli tecnici regolari; iii) ogni autocarro sia accompagnato da un sistema di navigazione satellitare per determinare la sua posizione in tempo reale. L'operatore responsabile del trasporto deve consentire all'autorità competente di controllare in tempo reale gli spostamenti dell'autocarro e di conservare i registri elettronici di tali spostamenti per almeno 2 mesi; c) in seguito al carico il compartimento destinato al trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia sigillato dal veterinario ufficiale. Solo il veterinario ufficiale può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo. Ciascun carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente; d) sia vietato qualsiasi ingresso di autocarri o veicoli nelle aziende suinicole e l'autorità competente garantisca una raccolta sicura delle carcasse di suini; e) il trasporto verso gli impianti di cui sopra sia diretto, senza soste, e conforme alla rotta autorizzata dall'autorità competente a partire dal punto designato di disinfezione all'uscita dalla zona elencata nella parte III dell'allegato. Al punto designato di disinfezione gli autocarri e i veicoli devono essere sottoposti a una pulizia e disinfezione appropriate sotto controllo del veterinario ufficiale; f) ogni partita di sottoprodotti di origine animale sia corredata di un documento commerciale, debitamente compilato, di cui al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (18). Il veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione di destinazione deve confermare all'autorità competente ogni arrivo di cui alla lettera b), punto iii); g) dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di sottoprodotti di origine animale che potrebbe essere contaminata, siano completamente puliti, disinfettati e se necessario disinfestati all'interno dell'area chiusa dell'impianto di trasformazione, sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l', lettera a), della direttiva 2002/60/CE; h) i sottoprodotti di origine animale siano trasformati senza indugio. È vietato qualsiasi stoccaggio nell'impianto di trasformazione; i) l'autorità competente provveda affinché la spedizione di sottoprodotti di origine animale non superi la capacità giornaliera di trasformazione dell'impianto di trasformazione; j) precedentemente alla prima spedizione dalla zona elencata nella parte III dell'allegato, le autorità competenti prendano gli accordi necessari con le autorità pertinenti a norma dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, avarie importanti dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria dell'autocarro o del veicolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:709:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di partite di sottoprodotti di origine suina (Art. 7 Decisione (UE) 2014/709) — Testo vigente | Portale Normativo